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Roma, 9 ottobre 2017

 

Circolare n. 171/2017

 

Oggetto: Tributi – Regime IVA dei trasporti di beni in esportazione – Aggiornamento.

 

Nello scorso mese di giugno la Corte di Giustizia Europea, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale sollevato dai giudici lettoni, ha emesso una sentenza secondo cui l’esenzione IVA dei trasporti di beni in esportazione si applicherebbe soltanto qualora il servizio sia fornito direttamente al mittente o destinatario dei beni (Causa C-288/16).

 

Com’è noto, in Italia l’articolo 9 c.2 del DPR 633/72 prevede che i trasporti relativi a beni in esportazione siano non imponibili indipendentemente dalla circostanza che siano resi dal vettore principale o da un subvettore (C.M. n. 26/1979).

 

Attualmente pertanto gli autotrasportatori che fatturano trasporti di beni destinati a paesi extraUE emettono fatture non imponibili ex art.9 anche quando il committente è ad esempio un altro autotrasportatore o uno spedizioniere.

 

Confetra, per le vie brevi, ha avuto conferma dall’Agenzia delle Entrate della correttezza di tale comportamento che non è messo in discussione dalla sentenza fino a che non dovessero intervenire nuove interpretazioni ufficiali. A questo proposito l’Agenzia ritiene che la sentenza in esame abbia fornito un’interpretazione poco coerente col principio di oggettività dalle esenzioni senza dare ampie motivazioni. Alla luce di ciò si deve ritenere poco probabile che l’attuale orientamento dell’Agenzia sulla materia subisca modifiche.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.81/1979

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