|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
|
Roma, 9
ottobre 2017
Circolare n. 171/2017
Oggetto: Tributi – Regime IVA dei trasporti di
beni in esportazione – Aggiornamento.
Nello
scorso mese di giugno la Corte di Giustizia Europea, nell’ambito di un rinvio
pregiudiziale sollevato dai giudici lettoni, ha emesso una sentenza secondo cui
l’esenzione IVA dei trasporti di beni in esportazione si applicherebbe soltanto
qualora il servizio sia fornito direttamente al mittente o destinatario dei
beni (Causa C-288/16).
Com’è
noto, in Italia l’articolo 9 c.2 del DPR 633/72 prevede che i trasporti
relativi a beni in esportazione siano non imponibili indipendentemente dalla
circostanza che siano resi dal vettore principale o da un subvettore (C.M. n.
26/1979).
Attualmente
pertanto gli autotrasportatori che fatturano trasporti di beni destinati a
paesi extraUE emettono fatture non imponibili ex art.9 anche quando il
committente è ad esempio un altro autotrasportatore o uno spedizioniere.
Confetra,
per le vie brevi, ha avuto conferma dall’Agenzia delle Entrate della
correttezza di tale comportamento che non è messo in discussione dalla sentenza
fino a che non dovessero intervenire nuove interpretazioni ufficiali. A questo
proposito l’Agenzia ritiene che la sentenza in esame abbia fornito un’interpretazione
poco coerente col principio di oggettività dalle esenzioni senza dare ampie
motivazioni. Alla luce di ciò si deve ritenere poco probabile che l’attuale
orientamento dell’Agenzia sulla materia subisca modifiche.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.81/1979 |
Codirettore |
|
|
D/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |